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NORMATIVE

LA CIRCOLARE 6 maggio 1999 inerente Strutture portabici, portascì e portamotocicli applicate posteriormente a sbalzo.
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Dipartimento dei Trasporti Terrestri U. di G. Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre MOT2 data Roma 6 maggio 1999 Prot. n. 1906/4120(0) CIRCOLARE U di G. n. B41, Oggetto Strutture portabici, portascì e portamotocicli applicate posteriormente a sbalzo

Chiarimenti e precisazioni.

A seguito ed a chiarimento di quanto disposto con la precedente circolare D.C.IV. N.B103 del 27 novembre 1998, si forniscono le seguenti precisazioni. L'applicazione della suddetta circolare non ha dato luogo a particolari problemi per quanto concerne le strutture portabiciclette e portascì che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, si conferma possono essere applicati sulle autovetture ed autocaravan senza incorrere nella violazione dell'articolo 78 del Codice della Strada, in quanto non è necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo. La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture estinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan.

La formulazione del penultimo capoverso della circolare B103 ha dato luogo ad interpretazioni eccessivamente restrittive, tali che alcuni Uffici provinciali hanno rifiutato la immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli, o non hanno portato a compimento pratiche che erano state accettate in data anteriore a quella di emanazione della circolare.

È di tutta evidenza che la garanzia di stabilità e corretta installazione delle strutture in questione non può che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal Costruttore dell'autocaravan.
È pertanto consentita la installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di strutture portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo.
La installazione successiva alla immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal Costruttore dell'autocaravan.
Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un'officina dal medesimo autorizzata.
La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan.
Il Direttore dell'Unità di Gestione (dr. Ing. Tullio D'Ulisse) -

OSSERVAZIONI

La circolare ribadisce che i portamoto, applicati a sbalzo e regolarmente annotati sulla carta di circolazione, prima della emanazione della circolare prot. n. 2522/4332-D.C. IV n.B103, datata Roma 27 novembre 1998, possono superare le revisioni senza alcun problema. Parimenti attribuisce al solo Costruttore dell'autocaravan la possibilità di costruire ed omologare strutture portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo.

PROMEMORIA

In parole povere, la circolare richiama ancora una volta la corretta installazione di strutture a sbalzo, pertanto, dobbiamo ricordare che al fattore "circolazione stradale" è collegato il fattore della RCA.
Per non aver sorprese, qualora la presenza e/o lo sgancio di una struttura a sbalzo non annotata sulla carta di circolazione provochi danni da risarcire, è necessario chiarire e dettagliare sul contratto assicurativo la presenza di dette strutture e i relativi massimali a copertura in caso di urto e/o sgancio.

La CIRCOLARE 27 novembre 1998 inerente Strutture portabiciclette e portascì applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.

La IV Direzione Centrale - Div. 43 - della Direzione Generale M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha risposto con la circolare prot. n. 2522/4332-D.C. IV n.B103, datata Roma 27 novembre 1998, ai quesiti inerenti le Strutture portabiciclette e portascì applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan. Per evitare interpretazioni provvediamo a trascrivere le parti salienti del testo.

Direzione Generale M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione IV Direzione Centrale - Div. 43 - CIRCOLARE , prot. n. 2522/4332-D.C. IV n.B103, data Roma 27 novembre 1998
Si premette che i portascì e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla Carta di Circolazione.

Le strutture portabici, ancorchè non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portascì, da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della Carta di Circolazione.

Ricade sulla responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.

Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla Circolare D.C. IV n. A083 del 16 settembre 1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della Strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.

È abrogata la Circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione. il Direttore Centrale Dr. Ing. Tullio D'Ulisse

LE OSSERVAZIONI

Premesso che l'autocaravan vede una limitata differenza tra tara e peso complessivo (cioè quanto si può caricare in termini di persone, oggetti, carburante, ecc..) e viste le responsabilità che vengono poste dalla circolare a carico del conducente, si consiglia di farsi omologare le Strutture portabiciclette e portascì applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan, facendole annotare sulla Carta di Circolazione.
È bene ricordare gli articoli 61, 78, 175 del Codice della Strada.
Ogni accessorio che sporge oltre la sagoma del veicolo (gli specchi retrovisori NON delimitano la sagoma) tipo veranda estraibile, scaletta, portapacchi, gavoni fissati con bulloni, antenna TV, condizionatore, gancio traino ecc. devono essere annotato sulla Carta di Circolazione, fino a prova contraria.

VERANDA LATERALE ESTRAIBILE

Nella circolare soprariportata nessun accenno alla veranda esterna all' autocaravan, pertanto, ribadiamo il consiglio di farsi omologare detta struttura, facendola trascrivere sulla Carta di Circolazione.
Per quanto detto, è necessario il Certificato di Origine, (anche se redatto in lingua diversa dall'italiano) ma deve essere consegnato contestualmente all'articolo e riportare il timbro della ditta costruttrice, la firma in originale, possibilmente firma depositata, la descrizione dell'articolo, le misure, il peso, il tipo di costruzione, ecc...
All'atto della prescritta visita e prova di aggiornamento deve essere esibito sia detto Certificato d'origine che la dichiarazione a firma autenticata del titolare dell'officina che ha effettuato il montaggio, attestandone la corretta esecuzione dei lavori. Solo in seguito al superamento di tale visita e prova sulla carta di circolazione poteva essere apposta la dicitura Carrozzeria dotata di una veranda laterale estraibile.

IL PORTAMOTO

La circolare recita "Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa." risulta chiaro che non ha validità retroattiva, pertanto, i precedenti allestimenti a sbalzo annotati sulla Carta di Circolazione sono in regola.
A confermare la nostra analisi, è stata emanata la circolare 06 maggio 1999 soprariportata.

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